FATTURE ELETTRONICHE PER I FORFETARI DAL 1° OTTOBRE 2022

 

Emissione delle fatture nei termini ordinari, dopo il periodo transitorio

 

Dal 1° luglio 2022, i contribuenti forfetari e minimi che nel 2021 hanno conseguito ricavi o percepito compensi superiori a 25mila euro, dovevano passare obbligatoriamente alla fatturazione elettronica; il D.L. 36/2022 prevedeva però un periodo transitorio.

Dal 1° ottobre 2022 è terminato il periodo transitorio previsto a seguito dell’introduzione dell’obbligatorio utilizzo della fattura elettronica per i contribuenti forfettari: la fattura dovrà infatti essere emessa entro il dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

 

Per il terzo trimestre 2022 (1° luglio - 30 settembre) non erano previste sanzioni a carico dei nuovi soggetti obbligati se la fattura elettronica veniva emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, in luogo degli ordinari termini di invio allo Sdi.

 

Fattura elettronica per i forfetari

L’art. 18, co. 2 del D.L. 36/2022 ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica per i contribuenti che hanno adottato il regime forfettario ovvero il regime dei minimi. Si tratta di una introduzione progressiva, a partire dallo scorso 1° luglio 2022, sulla base della dimensione del contribuente; in particolare, l’obbligo riguarda i soggetti che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno nel caso di apertura della partita Iva, superiori a 25.000 euro.

Pertanto:

·         dallo scorso dal 1° luglio 2022 l’obbligo di emissione della fattura elettronica riguarda i soggetti che hanno conseguito ricavi o percepito compensi nel 2021 per un importo superiore a 25.000 euro. Minimi e forfettari che non hanno superato tale soglia hanno potuto continuare ad utilizzare i tradizionali sistemi di fatturazione;

·         per verificare chi avrà obbligo di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2023 occorrerà verificare i ricavi/compensi relativi al 2022;

·         dal 1° gennaio 2024 l’utilizzo della e-fattura riguarderà tutti i forfettari e minimi.

 

Enti non commerciali ed associazioni

Anche gli Enti non commerciali che hanno esercitato l’opzione di cui alla L. 398/1991 (esempio le Pro-loco e le associazioni sportive dilettantistiche), che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000, sono tenuti all’emissione delle fatture elettronica dal 1° luglio p.v. con il periodo transitorio che è terminato dal 1° ottobre 2022, dopo il terzo trimestre 2022 (1° luglio - 30 settembre), dove non erano previste sanzioni.

Dal 1° gennaio 2024 l’utilizzo della e-fattura riguarderà tutte le associazioni.

 

Regime sanzionatorio transitorio

Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all’inversione contabile è punito con sanzione amministrativa compresa tra il 5% ed il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati.

Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro.

Per il solo terzo trimestre 2022 (1° luglio - 30 settembre), le richiamate sanzioni non si applicano ai soggetti ai quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

In altre parole, per le operazioni del terzo trimestre, viene assegnato un termine superiore per l’emissione della fattura elettronica:

·         le operazioni effettuate nel mese di luglio potevano essere fatturate entro il 31 agosto scorso senza applicazione di sanzioni;

·         quelle effettuate ad agosto potevano essere fatturate entro il 30 settembre;

·         quelle effettuate a settembre potranno essere fatturate entro il 31 ottobre 2022.

Dal 1° ottobre 2022 tale regime transitorio è cessato; pertanto le fatture relative ad operazioni effettuate a decorrere dal mese di ottobre 2022 dovranno essere emesse secondo le regole ordinarie, quindi:

·        entro 12 giorni dall’effettuazione;

·        entro il 15 del mese successivo (per ottobre il 15 novembre) se si tratta di fatture differite.

 

Soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2022

Per i soggetti che invece hanno iniziato l’attività nel corso del 2022, i riferimenti temporali per il ragguaglio ad anno sugli obblighi di fatturazione elettronica sembrano essere:

- dal 1° gennaio 2023 per i soggetti che nell’anno precedente (2022) hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000/65.000 euro se enti;

- dal 1° gennaio 2024 se tale soglia non è stata raggiunta.

 

Emissione delle fatture elettroniche

Le possibili soluzioni, per emettere le fatture elettroniche, possono essere così sintetizzate:

1) utilizzare il sistema gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, al quale si accede tramite lo spid;

2) tramite i gestori di posta elettronica o di servizi internet, quali Aruba o altri;

3) attraverso dei software specifici a pagamenti. Tra questi vi è il programma Fattura smart che fornisce lo Studio, integrato col sistema contabile;

4) richiedere allo Studio l’emissione delle fatture, il quale invierà direttamente il documento elettronico al committente finale.

 

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04/10/2022

 

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